In occasione delle consultazioni popolari che si svolgeranno nell'anno 1975 il personale dei comuni, delle prefetture, del Ministero dell'interno, addetto a servizi elettorali, nonche' quello dipendente dal Ministero di grazia e giustizia addetto al casellario giudiziale, puo' essere autorizzato dalle rispettive amministrazioni, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Testo vigente dal 10 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-03-08;39~art21 · fonte del testo

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