Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Attribuzione dei patrimoni residui delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste
Legge 18 novembre 1977, n. 902
- Aggiornato al
- 17 dicembre 1977
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1I patrimoni residui delle organizzazioni fasciste dei lavoratori e dei datori di lavoro…
- Art. 2Il rimanente 7 per cento dei patrimoni indicati nell'articolo precedente e' attribuito in…
- Art. 3Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le associazioni…
- Art. 4Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio stralcio…
- Art. 5Le confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti indicate nel punto A) della tabella…
- Art. 6Gli accordi di cui all'articolo precedente attuano direttamente il trasferimento della…
- Art. 7Qualora entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione prevista all'ultimo…
- Art. 8In ogni caso di mancata accettazione dei beni, entro il termine perentorio di giorni…
- Art. 9Le associazioni, alle quali sono attribuiti beni delle disciolte confederazioni…
- Art. 10L'ufficio stralcio provvede alle operazioni di trasferimento dei beni e dei documenti…
- Art. 11I trasferimenti di proprieta' derivanti dalla presente legge sono esenti dal pagamento di…
- Art. 12Il personale in servizio presso l'ufficio stralcio alla data della sua soppressione viene…
- Art. 13Il rilascio dei certificati relativi al servizio prestato dagli ex dipendenti delle…
- Art. 14La devoluzione in proprieta' del palazzo sito in Roma, via Sicilia, 59, gia' appartenente…
