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Tributario
Attribuzione al Ministero dei lavori pubblici della competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la riparazione o la ricostruzione nel territorio nazionale di case di abitazioni danneggiate o distrutte in dipendenza di eventi bellici
Legge 31 luglio 1954, n. 607
- Aggiornato al
- 23 agosto 1966
- Articoli
- 9
- Versioni storiche
- 11
- Art. 1Alla concessione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati…
- Art. 2I contributi di cui al precedente articolo sono concessi ai cittadini italiani o agli…
- Art. 3Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge non si applicano le norme…
- Art. 4Per ragioni di pubblico interesse, o, in genere, per esigenze di ordine tecnico…
- Art. 5Per i mutui che il proprietario intenda contrarre per il finanziamento delle opere di…
- Art. 6Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sara' provveduto con apposite…
- Art. 7Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere trasmesse…
- Art. 8La concessione dell'indennizzo, per coloro che non chiedono di ripristinare il fabbricato…
- Art. 9La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua…
