All'onere di cui al precedente articolo sara' provveduto con riduzione, per lire 10 miliardi, del "fondo speciale" inscritto al capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa, del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54 per la copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facolta' di utilizzo di detta disponibilita', stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per lire 8 miliardi a carico dell'analogo "fondo, dell'esercizio 1954-55". Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 5 luglio 1956

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-06-28;600~art4 · fonte del testo

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