In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, per effetto degli interessi maturati o maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito, e' autorizzata la corresponsione alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle aziende finanziatrici.

Testo vigente dal 5 luglio 1956

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-06-28;601~art5 · fonte del testo

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