La distribuzione fra gli Uffici all'estero dei posti istituiti a termini dell'articolo 1 sara' stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri e potra' essere modificata con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13. Viene anche tenuto conto in tale sede della presenza presso i singoli Uffici all'etero di impiegati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Testo vigente dal 18 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-06;222~art3 · fonte del testo

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