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Miscellanea
Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Universita' degli studi di Pisa
Legge 21 febbraio 1963, n. 491
- Aggiornato al
- 21 marzo 1986
- Articoli
- 7
- Versioni storiche
- 10
- Art. 1L'Amministrazione delle finanze e' autorizzata: a) ad assegnare in uso gratuito e…
- Art. 2L'Amministrazione delle finanze e' autorizzata a vendere in favore degli Enti locali…
- Art. 3I beni di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 sono destinati esclusivamente per…
- Art. 4L'Universita' di Pisa, nello svolgimento delle attivita' di cui al precedente articolo…
- Art. 5Le concessioni in atto alla data di assegnazione degli immobili rimangono in vigore fino…
- Art. 6Il personale in attivita' di servizio presso la tenuta di Tombolo, appartenente ai ruoli…
- Art. 7Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, in relazione…
