[1]Articolo II

[2]1. Ai contribuenti argentini indicati all'articolo I e' concesso un termine straordinario di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per presentare una dichiarazione che indichi tutti i loro beni imponibili in conformita' alla legge italiana 9 maggio 1930 n. 203, oppure, confermare completare la dichiarazione che avessero gia' presentata. 2. Le dichiarazioni di cui al numero precedente devono essere presentate agli uffici italiani competenti giusta l'articolo 45 della legge italiana 9 maggio 1950, numero 203. I detti uffici procederanno alla tassazione in conformita' alla legge italiana 9 maggio 1930, n. 203, ed alle disposizioni del presente regolamento; in caso di disaccordo con il contribuente argentino, trasmetteranno la pratica al Ministero delle Finanze, Direzione Generale per la Finanza Straordinaria, a Roma, che prendera' in esame i casi controversi e sentira', se del caso, il contribuente argentino. 3. I contribuenti argentini, nei cui confronti la tassazione ai fini dell'imposta italiana straordinaria sul patrimonio fosse divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, avranno, tuttavia, la facolta' di avvalersi del termine straordinario di cui al n. 1 del presente articolo. Nel caso in cui la nuova tassazione fondata sul presente regolamento risultasse piu' favorevole della precedente, le somme pagate in piu' saranno loro rimborsate. 4. I contribuenti argentini menzionati all'articolo 1, che avranno fatte le dichiarazioni in conformita' del numero 1 del presente articolo, saranno esenti per la loro condotta anteriore alle suddette dichiarazioni, da ogni sanzione o penalita', interessi di mora compresi, prevista dalla legislazione fiscale italiana.

Testo vigente dal 11 gennaio 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1766~artii · fonte del testo

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