Il Governo italiano accordera' al comune di Mentone, ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, una apposita concessione, regolata dalla legislazione e dalla regolamentazione italiana in vigore in materia. La durata della concessione sara' di settant'anni. Alla sua scadenza, essa potra' essere rinnovata in conformita' alla legislazione italiana in vigore a quell'epoca. Nel deliberare sulla domanda di rinnovo, dovra' essere assicurato al comune di Mentone il trattamento riservato ai comuni italiani concessionari di acque pubbliche. Ai fini della concessione, il comune di Mentone eleggera' domicilio in Italia. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, esso depositera', presso la Cassa depositi e prestiti della Repubblica italiana, una cauzione di 10 milioni di lire.

Testo vigente dal 22 luglio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;524~art2 · fonte del testo

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