Ciascuna delle Parti contraenti puo' importare sul territorio dell'altra le attrezzature, i mezzi di trasporto, i materiali e le forniture originarie di uno Stato membro della Comunita' Economica Europea, o in libera pratica all'interno della Comunita', i quali siano necessari all'esecuzione delle operazioni previste dalla presente Convenzione:

  • a)le attrezzature e i mezzi di trasporto beneficiano del regime doganale di temporanea importazione per un periodo di due anni, eventualmente rinnovabile: l'impegno di riesportazione non e' accompagnato da garanzia finanziaria;
  • b)i materiali e le forniture destinati alla costruzione, alla decorazione ed alla manutenzione delle tombe, monumenti e cimiteri, sono ammessi in franchigia dei diritti e tasse di importazione su presentazione ai servizi doganali, a corredo della dichiarazione di importazione regolamentare: - di un elenco dettagliato dei prodotti importati, - di una dichiarazione con cui le Autorita' competenti si impegnano ad utilizzare i detti prodotti esclusivamente ai fini previsti dalla presente Convenzione. Dette Autorita' sono: in Italia: il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in guerra; in Francia: le Ministere des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. I prodotti di cui al precedente paragrafo b), importati da una delle Parti contraenti sul territorio dell'altra, i quali non fossero ulteriormente necessari agli scopi previsti dalla presente Convenzione, devono essere riesportati. In mancanza di cio' possono essere ammessi, a titolo eccezionale, a rimanere nel territorio, a condizione che sia effettuato il pagamento dei diritti e tasse di importazione a cui sono soggetti. Ciascuna delle Parti contraenti si impegna ad esaminare tutte le altre domande di esenzione suscettibili di essere accordate in materia fiscale.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-28;400~art7 · fonte del testo

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