Ciascuna delle Parti contraenti accorda all'altra concessioni perpetue per quanto riguarda le sepolture dei militari inumati nei cimiteri comunali. Il Governo al quale le concessioni sono accordate procede a sue spese alla manutenzione delle tombe. Nel caso in cui una necessita' pubblica assoluta esiga che i terreni sui quali si trovino delle sepolture di guerra, come indicato nel primo comma del presente articolo, siano utilizzati ad altri scopi, la Parte richiedente mettera' a disposizione dell'altra Parte altri terreni idonei ed assumera' le spese di traslazione delle salme come pure quelle di sistemazione delle nuove tombe. La scelta dei nuovi terreni, la loro sistemazione nonche' la traslazione delle salme avranno luogo previo mutuo accordo.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-28;400~art3 · fonte del testo

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