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Miscellanea
Approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del consiglio delle Comunita' europee, adottata a Bruxelles in pari data
Legge 6 aprile 1977, n. 150
- Aggiornato al
- 30 aprile 1977
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1DECISIONE (76/787/ CECA, CEE, Euratom) Il Consiglio, formato dai rappresentanti degli…
- Art. 2Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro e' fissata come segue…
- Art. 3I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni. 2. Tale periodo quinquennale…
- Art. 4I rappresentanti votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da…
- Art. 5La carica di rappresentante all'Assemblea e' compatibile con quella di membro del…
- Art. 6La carica di rappresentante all'Assemblea e' incompatibile con quella di: - membro del…
- Art. 7Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunita'…
- Art. 8Per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea ciascun elettore puo' votare una sola…
- Art. 9L'elezione per l'Assemblea ha luogo alla data fissata da ciascuno Stato membro; tale data…
- Art. 10Il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e' precisato, per la prima elezione, dal…
- Art. 11Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1…
- Art. 12Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1…
- Art. 13Qualora risultino necessarie misure per l'applicazione del presente atto il Consiglio…
- Art. 14L'articolo 21, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunita' europea del…
- Art. 15Il presente atto e' redatto nelle lingue danese, francese, inglese, irlandese, italiana…
- Art. 16Le disposizioni del presente atto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo…
