Il Governo della Repubblica italiana accorda al Governo di S. M. il Re del Marocco e reciprocamente, il Governo di S. M. il Re del Marocco accorda al Governo della Repubblica italiana il diritto di fare esercitare dall'impresa aerea designata dai rispettivi governi i servizi aerei specificati nelle tabelle delle rotte figuranti nell'Allegato al presente Accordo. Detti servizi saranno d'ora innanzi indicati con il termine "servizi concordati".

Testo vigente dal 4 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-01;797~art13 · fonte del testo

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