Il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, corrispondera' ai titolari di beni indicati nelle liste A e B dell'Accordo, gli indennizzi, risultanti dalle singole valutazioni che, nei limiti della somma globale stabilita allo articolo 1 lettera a) dell'Accordo stesso, e sulla scorta dei dati acquisiti presso le autorita' bulgare, saranno effettuate dall'Ufficio tecnico erariale di Roma. Ugualmente potranno essere rimborsate agli aventi diritto le somme in deposito indicate nella lista C dell'Accordo.

Testo vigente dal 23 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;818~art3 · fonte del testo

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