[1]Articolo IV

[2]1. I contributi di cui ai precedenti articoli II e III non potranno annualmente eccedere nel loro complesso l'importo che, prima dell'inizio di ogni anno solare, sara' fissato dal Governo, tenendo conto dell'entita' del contributo al bilancio amministrativo del Comitato e della consistenza dei programmi di cui al punto 2 del precedente articolo I. 2. L'importo fissato ai sensi del precedente punto I sara' eccezionalmente aumentato dal Governo ad anno solare iniziato, ove cio' fosse reso necessario da circostanze di carattere straordinario collegate a sostanziali modifiche nelle tendenze ed esigenze dei movimenti migratori che interessano l'Italia. 3. Gli importi di cui ai precedenti articoli II e III, per quanto espressi in dollari USA, saranno pagabili in lire italiane od in altre valute concordate fra le parti.

Testo vigente dal 22 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-02-22;441~accordo-tra-governo-e-comitato-intergovernativo-per-le-migra-artiv · fonte del testo

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