[1]Art. III

[2]1. Il Comitato sara' rappresentato in Italia da una Missione di Collegamento, i nomi dei cui componenti saranno notificati dal Comitato al Governo. 2. La Missione di Collegamento avra', alla sua sede centrale in Roma, il personale necessario per adempiere, con efficienza ed economia, ai compiti del Comitato; essa potra' altresi' inviare in altre localita' italiane, e a titolo temporaneo, propri funzionari. Il Governo facilitera', nella misura del possibile, il comando presso la Missione di funzionari delle Amministrazioni italiane, qualora la Missione lo richieda. 3. Il Governo concedera' alla Missione di Collegamento facilitazioni di carattere amministrativo non meno favorevoli di quelle concordate ad altre Organizzazioni Internazionali in Italia ed in particolare la concessione ai suoi funzionari di precedenze nelle comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche, per cavo e per radio; senza peraltro che tale enumerazioni debba intendersi come limitativa.

Testo vigente dal 22 aprile 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-03-25;244~accordo-artiii · fonte del testo

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