[1]Accordo fra il Governo italiano e il Comitato provvisorio intergovernativo per i movimenti migratori dall'Europa

[2]Considerato che il Comitato Provvisorio Intergovernativo per i Movimenti Migratori dall'Europa (qui di seguito denominato il Comitato) e' stato istituito con Risoluzione MCB/9, datata 5 dicembre 1951, della Conferenza per l'Emigrazione tenutasi a Bruxelles allo scopo di stipulare accordi per il movimento di quegli emigranti per i quali le possibilita' esistenti siano inadeguate e che non possano essere altrimenti trasferiti da certi Paesi Europei sovrapopolati, a Paesi d'oltremare che offrano normali possibilita' di immigrazione; e Considerato che il Governo italiano (qui di seguito denominato il Governo) ha dimostrato il suo interesse al principio del libero movimento delle persone e, con lettera del 22 dicembre 1951, ha confermato la sua intenzione di divenire membro del Comitato. Il Governo e il Comitato hanno convenuto quanto segue:

[3]Art. I

[4]1. Il Comitato si impegna a facilitare l'emigrazione dall'Italia, ed a prestare assistenza a tale emigrazione in conformita' al mandato conferitogli sia dalla Risoluzione della Conferenza di Bruxelles, sia dalle direttive che vengano stabilite mediante risoluzioni adottate dal Comitato in sessione. 2. Le forme e la portata di tale assistenza, come pure le persone cui essa verra' data, saranno determinate d'accordo fra il Governo ed il Comitato, tenuto conto delle disposizioni di particolari piani migratori, rimanendo inteso che il Comitato assistera' solo quelle persone che intendono sistemarsi nei Paesi di immigrazione, e che altrimenti non potrebbero trasferirvisi. 3. Il Comitato collaborera' alla emigrazione di profughi dall'Italia - ivi compresi i nuovi profughi che chiedano asilo in Italia nel futuro - ispirandosi agli stessi criteri che determinano la sua collaborazione all'emigrazione di cittadini italiani. 4. Il Comitato dara' la priorita' all'impiego del naviglio mercantile italiano per il trasporto di persone trasferite ai termini del presente Accordo. Le prenotazioni per il trasporto degli emigranti ai termini del presente Accordo saranno effettuate dal Comitato in stretta cooperazione con le competenti Autorita' italiane. 5. Il Comitato si varra' della collaborazione di Enti non governativi che siano interessati in materia di emigrazione.

Testo vigente dal 22 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-25;244~accordo-arti · fonte del testo

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