1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui all'articolo 2 ed, al Protocollo, e' il dazio effettivamente applicato il 1 gennaio 1972. 2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 2 ed al Protocollo, sono applicati, arrotondando al primo decimale. Con riserva della futura applicazione da parte della Comunita' dell'articolo 39, paragrafo 5 dell'"Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati", per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale irlandese, l'articolo 2 ed il Protocollo sono applicati, arrotondando al quarto decimale.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;289~art4 · fonte del testo

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