• 1)Ciascuna Parte contraente accordera' all'altra Parte contraente, a favore della compagnia designata, i diritti specificati dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, ciascuna Parte contraente potra' stabilire le rotte che dovranno essere seguite e gli aeroporti che potranno essere utilizzati sul suo territorio da parte della compagnia dell'altra Parte contraente.
  • 2)La compagnia designata da ciascuna delle Parti contraenti godra', sul territorio dell'altra Parte contraente, dei diritti di sorvolo, di transito e di scalo tecnico per l'esercizio dei servizi aerei internazionali regolari e non regolari.
  • 3)Esse godranno inoltre, per l'esercizio dei servizi concordati, dei diritti di imbarco e di sbarco in traffico internazionale, di passeggeri, posta e merci.

Testo vigente dal 20 agosto 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-08;381~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari