Ciascun Governo assume le spese della sua delegazione in seno alla Commissione, al Comitato tecnico ed agli eventuali gruppi di lavoro nonche' le spese di ricerche condotte sul proprio territorio. Le spese d'interesse comune saranno ripartite tra i tre Governi secondo le modalita' proposte dalla Commissione e decise dai suddetti Governi. La stessa procedura verra' anche applicata nel caso in cui delle ricerche straordinarie fossero decise all'unanimita' dalla Commissione.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-10-24;743~accordo-art11 · fonte del testo

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