[1]Articolo IX Agevolazioni finanziarie e valutarie

[2]SEZIONE 20

[3](a) Senza essere sottoposta ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziari, e nei limiti definiti nella sezione 21, la FAO puo' liberamente: (i) acquistare divise negoziabili presso banche autorizzate, detenerle e disporne; tenere conti valutari; acquistare, per il tramite di istituti autorizzati, fondi, titoli ed oro, detenerli e disporne; (ii) trasferire i suoi fondi, titoli, oro e valute nella o dalla Repubblica italiana, in o da ogni altro Paese, o entro il territorio della Repubblica italiana. (b) La FAO sara' tenuta, nell'esercizio dei diritti che sono ad essa accordati in virtu' della presente sezione, a dare la dovuta considerazione a tutte le osservazioni del Governo, accogliendole nella misura, in cui cio' sia possibile senza nuocere ai propri interessi.

[4]SEZIONE 21

[5](a) Tutte le volte che la FAO convertira' dollari U.S.A. in lire, essa usufruira' del tasso di cambio approvato dal Fondo Monetario Internazionale per i trasferimenti all'estero o in mancanza di tale tasso, di un tasso di cambio effettivo che non sia in alcun modo discriminatorio. (b) Nei limiti di ogni convenzione di dollari U.S.A., in lire, la FAO avra' la facolta' di riconvertire lire in dollari U.S.A. entro un periodo di due anni dalla data di ciascuna di tali conversioni, usufruendo del tasso di cambio indicato alla lettera (a), vigente al momento della riconversione. (c) In aggiunta alla riconversione, di cui alla lettera (b), la FAO avra' la facolta', durante ognuno dei suoi esercizi finanziari, di convertire lire in dollari U.S.A., sino ad un massimo del cinque per cento del suo bilancio per quell'anno finanziario. Questo diritto non e' cumulabile. (d) La FAO avra' la facolta', durante ognuno dei suoi esercizi finanziari, di convertire lire in quelle valute diverse dal dollaro U.S.A., dal franco svizzero e dal franco belga, che essa giudichi necessario all'esercizio delle sue attivita', sino ad un massimo del dieci per cento del suo bilancio per quell'anno finanziario. Questo diritto non e' cumulabile. (e) Il Governo dara' il suo appoggio alla FAO perche' ottenga le migliori condizioni per quanto riguarda i tassi di cambio, le commissioni bancarie in operazioni di cambio e simili.

Testo vigente dal 27 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;11~artix · fonte del testo

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