• 1)Nei contratti d'appalto concernenti l'esecuzione di opera o servizio, la Commissione garantisce sicurezza sociale, salari e altre condizioni di lavoro non meno favorevoli di quelle fissate per un lavoro della stessa natura nella professione o nell'industria interessata della regione. Sono altresi' tenute presenti le disposizioni previste dalla Convenzione n. 94 in data 26 giugno 1949 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
  • 2)La Commissione prende le misure appropriate in vista di facilitare alle persone designate a questo effetto dalle Autorita' italiane competenti, e debitamente accettate dalla Commissione, il controllo sull'applicazione da parte delle imprese appaltatrici delle disposizioni di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 31 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-01;906~art33 · fonte del testo

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