• 1)La Commissione tiene informato il Governo di ogni progetto per nuovi impianti di una certa importanza da costruirsi nel Centro che potrebbero comportare un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, nonche' delle misure e disposizioni di protezione previste.
  • 2)Nel caso in cui il Governo ritenga necessarie misure complementari di sicurezza e di protezione, queste verranno prese dalla Commissione d'accordo con le Autorita' italiane competenti al momento di dar corso al progetto del nuovo impianto. Tuttavia il parere delle Autorita' italiane dovra' essere inviato alla Commissione entro un termine di tre mesi dalla comunicazione del progetto.

Testo vigente dal 31 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-01;906~art18 · fonte del testo

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