La cooperazione tecnica definita nel presente Accordo e specificata nelle intese tecniche potra' consistere:

  • a)nella messa a disposizione di esperti, per prestare servizi consultivi ed esecutivi;
  • b)nella concessione di borse di studio e di perfezionamento per candidati debitamente selezionati e indicati dai rispettivi Governi, per frequentare corsi o partecipare a stages di addestramento nell'uno o nell'altro Paese o in un Paese terzo;
  • c)nella fornitura di attrezzature, macchinari e materiali necessari all'esecuzione di progetti di cooperazione tecnica;
  • d)in qualunque altro tipo di cooperazione che, nello spirito di presente Accordo, sia stato reciprocamente concordato.

Testo vigente dal 4 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-01-25;24~art2 · fonte del testo

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