A precisazione di quanto stabilito all'art. IX del citato Accordo Supplementare resta inteso, che per il periodo oltre il 30 settembre 1951: 1° il Governo italiano provvedera' alle spese per i trasporti ferroviari, per un importo non eccedente la somma di L. 25.000.000 per trimestre; 2° per quanto concerne gli affitti e le riparazioni delle proprieta' occupate dall'I.R.O., il Governo italiano e' impegnato a pagare in contanti, una somma non superiore a L. 10.000.000 per trimestre; 3° tutte le altre spese in eccedenza ai limiti fissati dai precedenti capoversi n. 1 e n. 2, si intenderanno a totale carico della I.R.O.

Testo vigente dal 29 maggio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-16;395~protocollo-agg-art3 · fonte del testo

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