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Miscellanea
Approvazione delle Convenzioni stipulate il 31 luglio 1950 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie, ed autorizzazione della relativa spesa
Legge 29 marzo 1952, n. 201
- Aggiornato al
- 10 aprile 1952
- Articoli
- 8
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1Convenzione fra il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e…
- Art. 2I notiziari verranno redatti in modo da dare una visione panoramica degli avvenimenti…
- Art. 3L'A.N.S.A. si impegna ad inviare quotidianamente al Servizio informazione della…
- Art. 4L'A.N.S.A. si impegna inoltre di inviare periodicamente al Servizio informazioni della…
- Art. 5Resta Inteso che le rappresentanze all'estero e le navi italiane in navigazione potranno…
- Art. 6La Presidenza del Consiglio concorre alle spese per il mantenimento del servizio con un…
- Art. 7Nel caso di inadempienza dell'A.N.S.A. per omissioni o ritardi delle trasmissioni, non…
- Art. 8La presente Convenzione impegna l'A.N.S.A. sin dal momento della firma e diventa…
