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Miscellanea
Approvazione delle Convenzioni stipulate il 18 novembre 1948 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie ed autorizzazione della relativa spesa
Legge 25 ottobre 1950, n. 964
- Aggiornato al
- 13 dicembre 1950
- Articoli
- 7
- Versioni storiche
- 9
- Art. 1AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA "A.N.S.A." (Per il servizio interno) Convenzione tra…
- Art. 2L'A.N.S.A. si impegna di far pervenire giornalmente i propri notiziari nazionali ed…
- Art. 3Per i servizi di cui agli articoli 1 e 2 il Governo corrispondera' all'A.N.S.A…
- Art. 4Sono a carico dell'A.N.S.A. le spese inerenti all'attuazione e alla continuita' dei…
- Art. 5Nel caso di inadempienza dell'A.N.S.A., per omissioni o ritardi delle trasmissioni non…
- Art. 6Mediante preavviso di quindici giorni ciascun contraente puo' chiedere la risoluzione…
- Art. 7Questa Convenzione entrera' in vigore dopo la sua approvazione con decreto del Presidente…
