Sono computati a vacazioni, di regola e quando costituiscono l'oggetto principale delle prestazioni:

  • a)i convegni e le consultazioni preliminari orali o scritta anche se riguardino lavori retribuiti a percentuale, a misura o a discrezione;
  • b)gli inventari e le consegne dei fabbricati;
  • c)le determinazioni e verifiche di confini;
  • d)i rilievi in piante e sezioni dei fabbricati di piccola entita' (vedi art. 45) e le riduzioni o gli ingrandimenti di mappe e disegni;
  • e)i frazionamenti, gli stati di riforma, gli estratti e le misure Catastati, per i quali tuttavia restano fermi i compensi di cui all'art. 37;
  • f)i rilievi planimetrici e altimetrici, le consegne e riconsegne e bilanci fino alla estensione di cinque ettari;
  • g)le operazioni di stima in genere per importi inferiori a lire 200.000;
  • h)il rilievo e il tracciamento di strade e canali quando il rilievo o il tracciamento costituisce un incarico a se' stante, e non determinabile in superficie;
  • i)i rilievi planimetrici e altimetrici dei centri abitati fino alla estensione di cinque ettari;
  • l)i rilievi e tracciamenti sotterranei, in acqua, per funivie, teleferiche e simili (vedi articoli 34 e 35);
  • m)la stima dei danni colonici, salvo il disposto dello art. 62;
  • n)la direzione dei lavori di sistemazione, demolizione, sopraelevazione di fabbricati o dei lavori eseguiti in economia diretta;
  • o)la direzione dei lavori quando richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore o del suo sostituto (vedi articoli 56 e 59).

Testo vigente dal 20 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art29 · fonte del testo

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