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Civile
Approvazione della Convenzione italo-britannica per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Londra il 17 dicembre 1930
Legge 31 marzo 1932, n. 373
- Aggiornato al
- 28 aprile 1932
- Articoli
- 18
- Versioni storiche
- 20
- Art. 1Convenzione italo-britannica per l'assistenza giudiziaria in materia civile e…
- Art. 2Quando un atto giudiziale o stragiudiziale, formato in uno dei territori a cui la…
- Art. 3a) La richiesta di notifica e' trasmessa: In Italia, da un agente consolare inglese al…
- Art. 4L'atto da notificare puo' altresi' essere consegnato al destinatario, qualunque sia la…
- Art. 5Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 non impediscono alle persone interessate di…
- Art. 6Nessun diritto di alcun genere deve essere pagato da un'Alta Parte contraente all'altra…
- Art. 7Nessuna disposizione di questa Convenzione rendera' illegale o inammissibile in…
- Art. 8Quando un'Autorita' giudiziaria in uno dei territori (a cui questa Convenzione si…
- Art. 9a) L'Autorita' giudiziaria puo', in conformita' delle disposizioni della sua legge…
- Art. 10Nessun diritto di qualsiasi genere deve essere pagato da una Alta Parte contraente…
- Art. 11a) La prova puo' altresi' essere assunta, senza l'intervento delle Autorita' del Paese…
- Art. 12a) La competente Autorita' giudiziaria alla quale la «Rogatoria» e' indirizzata puo' pure…
- Art. 13Il fatto che un tentativo di assumere la prova nei modi fissati dall'art. 11 non sia…
- Art. 14Tutte le difficolta' che possano sorgere in occasione della applicazione di questa…
- Art. 15La presente Convenzione, di cui i testi inglese e italiano sono ugualmente autentici…
- Art. 16a) Questa Convenzione non si applichera' ipso facto alla Scozia, ne' all'Irlanda…
- Art. 17a) Questa Convenzione non si applichera' ipso facto ad alcuna delle Colonie o alcuno dei…
- Art. 18a) Sua Maesta' Britannica puo' in ogni tempo, a mezzo di notifica data per via…
