[1]Art. XV. (Stato giuridico)

[2]1. L'Organizzazione avra' la capacita' di una persona giuridica, per compiere qualunque atto giuridico conforme ai suoi scopi che non superi i poteri ad essa conferiti dal presente Statuto. 2. Ciascun Stato-Membro si impegna, nei limiti delle possibilita' concesse dal suo ordinamento costituzionale, ad accordare all'Organizzazione tutte le immunita' e facilitazioni che esso accorda alle missioni diplomatiche, compresa l'inviolabilita' degli edifici e degli archivi, l'immunita', giurisdizionale e l'esenzione tributaria. 3. La Conferenza adottera' misure per la decisione da parte di un tribunale amministrativo delle controversie relative alle condizioni ed alle modalita' di nomina dei membri del personale.

Testo vigente dal 1 luglio 1947

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1947-05-16;546~statuto-artxv · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari