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Miscellanea
Approvazione dell'Accordo concluso a Roma tra l'Italia e la Svezia il 19 aprile 1947, relativo all'emigrazione di operai italiani in Svezia
Legge 16 dicembre 1947, n. 1621
- Aggiornato al
- 3 febbraio 1948
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 19
- Art. 1Accordo italo-svedese relativo all'emigrazione di operai italiani in svezia Art. 1. Le…
- Art. 2Gli operai italiani s'impegnano prima della loro partenza dall'Italia ad affiliarsi al…
- Art. 3Gli operai italiani godranno in Isvezia della piena parita' nei confronti degli operai…
- Art. 4Gli operai italiani dovranno pagare le tasse in Isvezia conformemente alla vigente…
- Art. 5Gli operai italiani beneficeranno in Isvezia della protezione garantita…
- Art. 6La Commissione statale svedese per la mano d'opera provvedera' a che agli operai italiani…
- Art. 7La Commissione statale svedese per la mano d'opera si impegna di far conoscere alle…
- Art. 8Gli operai che desiderano emigrare, selezionati dalle competenti Autorita' italiane…
- Art. 9Agli operai definitivamente ingaggiati verra' consegnato da parte delle Autorita'…
- Art. 10Il centro di raccolta ove avra' sede l'Ufficio di collegamento svedese di cui all'art. 8…
- Art. 11Le spese di viaggio degli operai dal centro di raccolta in Italia al luogo di lavoro in…
- Art. 12Gli operai italiani che si trasferiscono in Isvezia in dipendenza del presente Accordo…
- Art. 13Il primo collocamento degli operai italiani in Isvezia avverra' per il tramite della…
- Art. 14Gli operai italiani potranno trasferire in Italia i loro risparmi fino a concorrenza di…
- Art. 15Le disposizioni di cui all'art. 14 resteranno in vigore sino a quando non sara' concluso…
- Art. 16Le Autorita' competenti italiane e svedesi si terranno in stretto contatto onde far si…
- Art. 17Il presente Accordo e' concluso per un periodo di due anni ed entra in vigore il giorno…
