La Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo sugli enti ed aziende di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali. A tal fine spetta al Consiglio regionale:

  • a)la nomina degli amministratori degli enti od aziende interamente dipendenti dalla Regione, nonche' dei rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consorziali che nelle societa' a partecipazione regionale;
  • b)l'approvazione dei bilanci e dei programmi generali di sviluppo e di riordino, nonche' di quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali. Nella nomina degli amministratori e dei rappresentanti di cui alla precedente lettera a) e' assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare. Il personale degli enti e aziende dipendenti dalla Regione e' equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio regionale prima che inizi la discussione del bilancio regionale. Con il bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti ed aziende dipendenti, i quali vengono ratificati, dopo opportuno esame, nei termini e nelle forme previste da legge regionale. I consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al conto consuntivo della Regione stessa.

Testo vigente dal 3 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;519~art70 · fonte del testo

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