Il Presidente della Giunta regionale:

  • 1)rappresenta la Regione anche in giudizio; esercita le azioni cautelari e possessorie nell'interesse della Regione, salvo riferire alla Giunta nella prima adunanza;
  • 2)promulga le leggi e i regolamenti regionali;
  • 3)dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione;
  • 4)convoca, fissandone l'ordine, del giorno, la Giunta; la presiede, ne coordina l'attivita'; dirige gli uffici dell'Amministrazione regionale;
  • 5)adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi regionali. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di impedimento, senza necessita' di delega.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;350~art33 · fonte del testo

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