[1]Norme per l'attuazione delle leggi delegate

[2]Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, sia conferito alla Regione con una legge dello Stato il potere di emanare norme per l'attuazione della legge stessa, la Giunta regionale predispone, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge statale, il relativo, progetto di norme di attuazione e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio regionale, che lo sottopone al Consiglio per l'approvazione. La promulgazione e la pubblicazione delle suddette norme di attuazione avvengono secondo, le stesse disposizioni previste dal presente Statuto per le leggi regionali.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;347~art39 · fonte del testo

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