Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi e i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione. Convoca la Giunta regionale, la presiede e ne coordina l'azione amministrativa; sovraintende agli uffici e ai servizi regionali; presenta al Consiglio il bilancio e il rendiconto generale, unitamente alla relazione generale sull'attivita' svolta dall'amministrazione regionale; esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi. Il Presidente designa tra i membri della Giunta il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. La designazione e comunicata alla Giunta, al Consiglio regionale e al Commissario del Governo.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art30 · fonte del testo

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