Le disposizioni dell'art. 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernenti l'intervento dello Stato per il pareggio economico dei bilanci dei Comuni della provincia di Gorizia hanno effetto anche per l'anno 1949. Il contributo in capitale a carico dello Stato per l'integrazione dei bilanci predetti non potra' superare l'importo complessivo di lire 100.000.000, da ripartirsi fra i Comuni deficitari, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale.

Testo vigente dal 30 gennaio 1951

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-12-09;1115~art1 · fonte del testo

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