Mediante convenzione, che in conformita' dello schema allegato sara' stipulata con la Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo e approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, saranno stabilite le modalita' e le garanzie relative alle anticipazioni di cui al precedente articolo e alla fornitura, del nuovo materiale rotabile. Con legge successiva sara' stabilita la misura del fondo di rinnovo per il materiale rotabile di cui all'art. 1, fondo da costituire a carico dello Stato, a partire dall'anno successivo alla data di immissione in servizio del materiale stesso.

Testo vigente dal 4 maggio 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-04-06;168~art2 · fonte del testo

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