L'articolo 57 delle "Condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato" e' sostituito dal seguente: "§ 1 - Rappresentanza. - Ferme le norme sulla competenza, l'amministrazione e' rappresentata dal Ministro per i trasporti sia dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria che a quella amministrativa, ad eccezione dei giudizi promossi davanti alle preture o agli uffici di conciliazione per i quali la rappresentanza dell'amministrazione spetta al direttore compartimentale territorialmente competente. § 2 - Facolta' di delega. - Il Ministro per i trasporti e i direttori compartimentali, trattandosi di fatti non personali, possono designare, quali rappresentanti dell'amministrazione per determinati incombenti giudiziali, come il giuramento, l'interrogatorio o simili, quei funzionari che ebbero parte nel fatto o che ne hanno speciale conoscenza in ragione delle loro funzioni".

Testo vigente dal 21 ottobre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-10-07;754~art8 · fonte del testo

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