1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico con numerazione dei comuni nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della presente legge le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, del decreto legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, della legge 21 giugno 1985, n. 297 del decreto-legge 1› aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1› giugno 1988, n. 176 e del codice di procedura penale. 2. Il testo unico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, che trasmette l'anzidetto testo alle Commissioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' deliberato dal Consiglio dei ministri ed e' emanata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro da lui delegato, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita'.

Testo vigente dal 26 giugno 1990

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art37 · fonte del testo

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