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Miscellanea
Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino
Legge 1 luglio 1959, n. 458
- Aggiornato al
- 9 luglio 1959
- Articoli
- 5
- Versioni storiche
- 5
- Art. 1Per lo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31…
- Art. 2Per l'acquavite di vino prodotta, dalla data di entrata in vigore della presente legge…
- Art. 3L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e' subordinato alla condizione…
- Art. 4Lo spirito di vino e l'acquavite oggetto della presente legge non possono essere estratti…
- Art. 5La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
