Art. 7 — Modalità per l'espletamento dell'osservazione

L'osservazione della personalita', di cui al precedente articolo 2, in attesa della realizzazione di un centro di osservazione, viene espletata presso lo stabilimento militare di pena da personale militare esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, oltre che dall'educatore. In carenza di detto personale possono essere utilizzati professionisti civili cui spettano onorari proporzionati alle prestazioni effettuate sulla base di apposite convenzioni. In caso di necessita', su motivata richiesta del comandante dello stabilimento militare di pena e con provvedimento del giudice militare di sorveglianza, i soggetti da osservare sono trasferiti negli ospedali militari o in altri luoghi esterni di cura convenzionati.

Testo vigente dal 10 maggio 1983

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-04-29;167~art7 · fonte del testo

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