FISCALI 1. La Banca, i suoi attivi, proprieta', entrate e le sue operazioni e transazioni saranno esenti da tutte le imposte dirette e da tutti i dazi doganali su beni importati per uso ufficiale. 2. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, la Banca non reclamera' esenzioni fiscali che non siano superiori alle spese per servizi di pubblica utilita'. 3. La Banca normalmente non reclamera' esenzione da imposte di consumo, e da tasse sulla vendita di proprieta' mobile o immobile, che facciano parte del prezzo da pagare. Nondimeno quando la Banca stia effettuando acquisti importanti per uso ufficiale di proprieta' sulla quale tali imposte e tasse siano state addebitate o siano addebitabili, i membri, ogni qualvolta sia possibile, prenderanno le misure amministrative appropriate accioche' vi sia esenzione o restituzione di tali imposte e tasse. 4. Gli articoli importati in esenzione di dazio doganale ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, o per i quali sia stata attuata una esenzione dalla tassazione o una restituzione dell'imposta o della tassa ai sensi del paragrafo 3, non saranno venduti nel territorio del membro che abbia accordato l'esenzione, lo sgravio fiscale o la restituzione eccetto alle condizioni concordate con detto membro. 5. Nessuna tassa verra' imposta su, o in relazione a, stipendi e retribuzioni pagati dalla Banca a direttori, sostituti, funzionari o impiegati della Banca, inclusi gli esperti che svolgano missioni per la Banca, i membri tuttavia si riserveranno il diritto di tassare i propri cittadini o connazionali o persone che risiedano permanentemente nei territori di detti membri. 6. Nessuna tassa di alcun tipo verra' imposta su alcuna obbligazione o alcun titolo emessi dalla Banca, inclusi qualsiasi dividendo o interesse derivante, da chiunque tenuti: (a) che discrimini contro tale obbligazione o titolo unicamente perche' sono stati emessi dalla Banca; o (b) se l'unica base giurisdizionale per tale tassazione sia il luogo in cui, o la valuta nella quale, essi sono stati emessi, resi pagabili o pagati, o la sede di qualsiasi ufficio o luogo di affari mantenuto dalla Banca. 7. Nessuna tassa di alcun tipo sara' imposta su alcuna obbligazione o alcun titolo garantiti dalla Banca, inclusi qualsiasi dividendo o interesse su di esso da chiunque tenuti: (a) che discrimini contro tale obbligazione o tale titolo unicamente perche' e' garantito dalla Banca; o (b) se l'unica base giurisdizionale per tale tassazione sia la sede di un qualsiasi ufficio o luogo di affari mantenuto dalla Banca.

Testo vigente dal 13 giugno 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-05-17;198~art55 · fonte del testo

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