LEGALI 1. La Banca godra' delle immunita' da ogni forma di azione legale, fatti salvi i casi derivanti da o connessi con l'esercizio dei suoi poteri di prendere denaro in prestito, di garantire obbligazioni, o di comprare e vendere o di sottoscrivere la vendita di titoli, nei quali casi azioni legali potranno essere intraprese contro la Banca in un tribunale competente per giurisdizione nel territorio di un membro nel quale la Banca abbia la sua sede principale o una filiale, o nel territorio di uno Stato membro o non membro nel quale essa abbia nominato un agente allo scopo di accettare notifiche relative ad azioni giudiziarie o abbia emesso o garantito titoli. 2. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, nessuna azione verra' intrapresa contro la Banca da alcun membro, o da alcuna agenzia di un membro, o da alcun ente o persona che direttamente o indirettamente agiscano per un membro o vantino rivendicazioni per esso. I membri faranno ricorso alle procedure speciali per appianare le controversie tra la Banca ed i suo membri, come disposto nel presente Accordo delle norme e nei regolamenti della Banca, o in contratti stipulati con la stessa. 3. La Banca inoltre disporra' modi appropriati di appianare controversie nei casi previsti nel paragrafo 2 del presente Articolo e soggetti all'immunita' della Banca in virtu' del paragrafo 1 di detto Articolo. 4. La Banca e la sua proprieta' ed i suoi attivi, ovunque aventi sede e da chiunque tenuti, saranno immuni da ogni forma di confisca, sequestro o azione forzata prima che venga pronunciata la sentenza definitiva contro la Banca.

Testo vigente dal 13 giugno 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-05-17;198~art49 · fonte del testo

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