DEI DIRETTORI: POTERI Il Consiglio dei Direttori sara' responsabile della direzione delle operazioni generali della Banca e, a questo scopo, esercitera', oltre ad i poteri ad esso espressamente assegnati nel presente Accordo, tutti i poteri ad esso delegati dal Consiglio dei Governatori e, in particolare: (a) preparera' il lavoro del Consiglio dei Governatori; (b) conformemente alle direzioni generali del Consiglio dei Governatori, prendera' decisioni riguardanti prestiti, garanzie, investimenti in partecipazioni azionarie, prestiti presi dalla Banca, fornitura di assistenza tecnica, ed altre operazioni della Banca; (c) presentera' al Consiglio dei Governatori in occasione di ciascuna riunione annuale la contabilita' per ogni anno finanziario; e (d) approvera' il bilancio preventivo della Banca.

Testo vigente dal 13 giugno 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-05-17;198~art30 · fonte del testo

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