DEI GOVERNATORI: COMPOSIZIONE 1. Ciascun membro sara' rappresentato nel Consiglio dei Governatori e nominera' un governatore ed un supplente. Ciascun governatore e ciascun sostituto seguira' la volonta' del membro nominante. Nessun supplente potra' votare se non nell'assenza del governatore principale. Ad ogni riunione annuale il Consiglio dei Governatori eleggera' a Presidente del Consiglio uno dei governatori. Il Presidente del Consiglio dei Governatori rimarra' in carica fino all'elezione del Presidente successivo. 2. I governatori ed i supplenti svolgeranno le loro funzioni senza venire in quanto tali remunerati dalla Banca, ma la Banca potra' pagar loro spese ragionevoli in cui essi siano incorsi nel partecipare alle riunioni.

Testo vigente dal 13 giugno 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-05-17;198~art26 · fonte del testo

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