Nel caso in cui il Gruppo stipuli un contratto (che non sia un contratto concluso in base alle norme sul personale) con una persona residente nel Regno Unito o con un organismo registrato o che abbia la sua sede d'affari principale nel Regno Unito ed esprima i termini del contratto in uno strumento formale, tale strumento comprendera' la clausola di arbitrato in base alla quale i contenziosi derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto possono, su richiesta di una delle parti, essere sottoposti da arbitrato privato.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-10-09;360~gruppo-di-studio-internazionale-sulla-gomma-art19 · fonte del testo

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