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Miscellanea
Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione
Legge 24 novembre 1978, n. 812
- Aggiornato al
- 23 dicembre 1978
- Articoli
- 11
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua…
- Art. 2Salve le eccezioni previste dagli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, devono…
- Art. 3Salve le eccezioni previste dagli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, viene fatto…
- Art. 4Salve le eccezioni formulate negli articoli 6 e 7 della presente Convenzione viene fatto…
- Art. 5Salve le eccezioni previste dagli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, le Alte…
- Art. 6Se in una determinata regione, una specie dovesse, sia compromettere l'avvenire di alcune…
- Art. 7Eccezioni alle disposizioni della presente Convenzione possono essere accordate dalle…
- Art. 8Ciascuna Parte Contraente si impegna a redigere un elenco degli uccelli di cui e' lecita…
- Art. 9Ciascuna Parte Contraente ha la facolta' di redigere un elenco delle specie di uccelli…
- Art. 10Le Alte Parte Contraenti si incaricano di studiare e di adottare i mezzi atti a prevenire…
- Art. 11Allo scopo di attenuare le conseguenze della rapida sparizione per fatto dell'uomo, dei…
