1. Indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, qualora un contratto di trasporto via mare preveda espressamente che una data parte del trasporto cui il contratto si applica venga eseguita da persona che non e' definita vettore, in esso puo' anche precisarsi che il vettore non e' responsabile dell'eventuale perdita, danno o ritardo di consegna causato da evento prodottosi allorche' le merci erano sotto custodia del sostituto vettore per quella parte del trasporto. Tuttavia, qualsiasi clausola tendente a limitare o ad escludere tale responsabilita' non ha effetto qualora nessuna procedura giudiziaria possa essere intrapresa nei confronti del sostituto vettore dinanzi ad un tribunale competente in virtu' dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2. Al vettore incorre l'obbligo di provare che la perdita, danno o ritardo di consegna e' dovuto all'evento suddetto. 2. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, il sostituto vettore e' responsabile per la perdita, danno o ritardo, di consegna dovuto ad evento prodottosi allorche' le merci erano sotto sua custodia.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;40~art11 · fonte del testo

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