[1]ARTICOLO XIV.

[2]DISPOSIZIONI GENERALI

[3]SEZIONE 1. - Sede centrale della Banca. La Banca avra' la sede centrale in Washington, D.C., Stati Uniti l'America. SEZIONE 2. - Relazioni con altri enti. La Banca potra' prendere accordi con altri enti per un opportuno scambio d'informazioni o per altri scopi compatibili col presente Accordo. SEZIONE 3. - Organi di collegamento. Ogni membro designera' un proprio ente ufficiale col mandato di mantenere il collegamento con la Banca, su questioni concernenti il presente Accordo. SEZIONE 4. - Depositari. Ogni membro designera' la propria banca centrale quale depositario dei valori, moneta di detto membro ed altre attivita' della Banca. Nel caso che il membro non disponesse di una banca centrale, dovra' designare, d'intesa con la Banca, un'altra istituzione, per lo scopo anzidetto.

Testo vigente dal 16 maggio 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-13;191~accordo-artxiv · fonte del testo

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