[1]ARTICOLO VI.

[2]ASSISTENZA TECNICA

[3]SEZIONE 1. - Assistenza e consulenza tecniche. A richiesta di uno o piu' paesi membri, o di imprese private cui la Banca potrebbe concedere prestiti, la Banca stessa potra' fornire assistenza e consulenza tecniche, nella sua sfera d'azione, in particolar modo per: (i) La preparazione, il finanziamento e l'esecuzione di piani e progetti di sviluppo, includendovi lo studio delle preferenze e la formulazione di proposte di prestiti circa specifici progetti per lo sviluppo nazionale o regionale; e (ii) La formazione ed il perfezionamento, mediante seminari ed altre forme di istruzione, di personale specializzato nella preparazione ed esecuzione di piani e progetti di sviluppo. SEZIONE 2. - Accordi di collaborazione circa l'assistenza tecnica. Al fine di conseguire le finalita' di questo articolo, la Banca potra' concludere accordi in materia di assistenza tecnica con altre istituzioni nazionali od internazionali, pubbliche o private. SEZIONE 3. - Spese. (a) La Banca potra' convenire con i paesi membri o con le imprese beneficiarie dell'assistenza tecnica circa il rimborso delle spese ad essa relative in base alle condizioni ritenute opportune dalla Banca. (b) Le spese di assistenza tecnica non sopportate dai beneficiari verranno coperte con le entrate nette delle risorse ordinarie di capitale o del Fondo. Tuttavia, durante il primo triennio delle operazioni, la Banca potra' utilizzare, per far fronte a tali spese, fino ad un totale del tre per cento delle risorse iniziali del Fondo.

Testo vigente dal 16 maggio 1977

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-13;191~accordo-artvi · fonte del testo

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